[dropcap color=”#000000″ style=”style-1″ background=”#ffffff” ] L[/dropcap][dropcap color=”#000000″ style=”style-1″ background=”#ffffff” ] [/dropcap]a Fials aziendale dell’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna e il Segretario provinciale Fials Bologna Alfredo Sepe ricorrono all’ Ispettorato del lavoro e ai Nucleo Nas dei Carabinieri per accertare violazioni contrattuali rispetto al Contratto collettivo Sanità in vigore e in relazione agli eccessivi carichi di lavoro che metterebbero a rischio la salute dei lavoratori dipendenti dell’Istituto Ortopedico Rizzoli con possibili risvolti ai danni dell’utenza.
Varie le criticità emerse, dal lavoro straordinario usato come programmazione dell’orario ordinario di lavoro in violazione agli articoli 27 e 31 del Contratto vigente, alle ferie cosiddette “richiamabili” che violano l’articolo 33, a regolamenti di autogestione e turni con rientri sul riposo che mettono a rischio la salute dei lavoratori violando il Decreto legislativo 81 del 2008.
Varie le criticità emerse, dal lavoro straordinario usato come programmazione dell’orario ordinario di lavoro in violazione agli articoli 27 e 31 del Contratto vigente, alle ferie cosiddette “richiamabili” che violano l’articolo 33, a regolamenti di autogestione e turni con rientri sul riposo che mettono a rischio la salute dei lavoratori violando il Decreto legislativo 81 del 2008.
“Questo è un atto dovuto a tutela di tutti i lavoratori – scrivono in una nota la il Segretario provinciale del sindacato Bologna, Alfredo Sepe e il Vice segretario aziendale Fials Ior Giovanni Corvino – viste le violazioni già esposte precedentemente all’azienda e non risolte”.
Nel dettaglio gli operatori lamentano di trovarsi a dover affrontare una turnistica che prevede “il prolungamento dell’orario di lavoro giornaliero ogni 3 turni in modo ordinario nel mancato rispetto dell’articolo 27 comma 1 del contratto vigente”. “L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico – scrive la Fials nell’esposto – in base a quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore sia dell’articolo 31 comma 1″. “Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro”.
Dito puntato anche sul tema ferie “richiamabili” laddove il contratto recita…il dipendente ha diritto ,in ogni anno di servizio ad un periodo di ferie retribuito (art.33 c.1).
Le ferie sono un diritto irrinunciabile…esse sono fruite, previa autorizzazione ,nel corso di ciascun anno solare,in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.(Articolo 9 comma 1). “In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali – argomenta il sindacato – che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. Non risultano, nel Contratto in vigore, le cosiddette ferie “richiamabili “ che risultano pertanto – a detta della Fials – illegittime”. Inoltre dalla stessa documentazione emergerebbe come lo strumentale appellativo corrisponda ad una sorta di pronta disponibilità non monetizzata ed usata in modo alquanto impropria.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile…esse sono fruite, previa autorizzazione ,nel corso di ciascun anno solare,in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.(Articolo 9 comma 1). “In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali – argomenta il sindacato – che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. Non risultano, nel Contratto in vigore, le cosiddette ferie “richiamabili “ che risultano pertanto – a detta della Fials – illegittime”. Inoltre dalla stessa documentazione emergerebbe come lo strumentale appellativo corrisponda ad una sorta di pronta disponibilità non monetizzata ed usata in modo alquanto impropria.
“Quanto sopra non solo lede un diritto dei lavoratori ma ne pregiudica la funzione di soddisfare le esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e tutelando il suo diritto alla salute – conclude la nota sindacale – nell’interesse dello stesso datore. Pertanto chiediamo un immediato accertamento al fine di verificare il regolare rispetto dei dettami contrattuali a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori”.
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