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Psicologo di famiglia, si parte in Campania

Due professionisti per ogni distretto Ecco le regole per l’accesso

Psicologo di famiglia: la Campania è la prima regione in Italia ad avere istituito questa figura professionale che entrerà a pieno titolo nella riforma in fieri della assistenza del territorio con numerosi vantaggi soprattutto relativi alle gestione di nodi che incidono sulla quotidianità delle famiglie relativamente alle scelte della natalità, della infertilità, del disagio giovanile, della resistenza alla prevenzione e all’adozione di stili di vita orientati alla Salute.

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha illustrato i contenuti della norma e il regolamento attuativo oltre che le norme transitorie in un incontro pubblico che si è svolto al Centro direzionale di Napoli nella sala dell’Auditoriium dell’Isola C 3 dove ha sede l’assessorato regionale alla Sanità. Ha moderato l’incontro Antonietta presso il Dipartimento Grandinetti, consigliera e coordinatrice della Commissione Sanità dell’Ordine regionale degli Psicologi. Sono intervenuti Armando Cozzuto presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania, Antonio Postiglione direttore generale per la Tutela della Salute e coordinamento del Servizio sanitario regionale, Claudio Zullo direttore dell’Unità complessa di psicologia clinica della Asl Napoli 1, Maria Francesca Freda ordinario di Psicologia clinica presso il Dipartimento studi umanistici dell’Università Federico II, L’avvocato Antonio Nardone consulente legale area sanitaria dell’Ordine degli Psicologi. E poi ancora David Lazzari presidente nazionale dell’Ordine professionale.

La principale novità introdotta dalla norma prevede l’istituzionalizzazione la presenza di due psicologi per ogni distretto sanitario delle 7 Asl della Campania avviando dunque nuove assunzioni
“Il percorso delineato dalla nuova norma – avverte il governatore Vincenzo De Luca – ci consente di aiutare le famiglie e i ragazzi per superare le ripercussioni del Covid e, in generale, per rispondere a una situazione di sofferenza pesante”.

Il servizio assicurato dagli psicologi di base è rivolto a tutti i cittadini e va a integrare e rafforzare l’azione svolta sul territorio dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. L’approvazione in Giunta regionale del regolamento rappresenta un decisivo passo avanti nell’attuazione della legge 35/2020, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale. Il testo era stato impugnato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, ma a dicembre del 2021 la Corte costituzionale aveva bocciato il ricorso, facendo ripartire il percorso avviato e fortemente sostenuto dall’Ordine degli Psicologi della Campania, che sin dal principio ha lavorato in sinergia con la Regione.

LA SENTENZA

La legge è stata approvata in Campania il 3 agosto 2020 e mutua dal medico di famiglio, convenzionato con il Servizio sanitario regionale e nazionale, il modello di assistenza assicurato dallo psicologo di base. La Consulta ha sottolineato la legittimità della norma in quanto “in linea con l’ articolo 117, comma 3, della Costituzione e con l’articolo 8, comma 1, lettera b-quinquies) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), modificato dal decreto legge n. 35 del 2019, che prevede, appunto, la possibilità che i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta aderiscano a modelli organizzativi multi-professionali, nei quali è presente anche la figura dello psicologo.

Quale sarà dunque ora il percorso per rendere attuativa la norma e con quale asset assistenziale prenderà vita?

Procediamo con ordine: la Corte costituzionale con la sentenza 13 dicembre 2021, n. 241, ha infatti solo ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal presidente del Consiglio secondo cui la legge regionale avrebbe violato la normativa statale che «ammette un rapporto di convenzione unicamente per le figure del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta». Né la norna ha leso il principio di uguaglianza della Carta che imporrebbe di garantire l’uniformità sul territorio nazionale delle regole fondamentali volte ad assicurare la massima efficienza e funzionalità operativa al Servisio nazionale per la tutela della salute collettiva».

La finalità della legge regionale tesa a sostenere ed integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell’intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini campani invece è connessa con l’obbiettivo perseguito dall’articolo 20-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” secondo cui, «al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l’attività degli psicologi in un’unica funzione aziendale».

L’ istituzione dell’elenco degli psicologi di base, l’articolazione del servizio nell’ambito dei distretti sanitari di ciascuna Asl e la creazione di un organismo indipendente con funzioni di osservatorio, che provvede al controllo, programmazione e indirizzo delle attività svolte dallo psicologo di base, non sono dunque in contrasto con la disciplina statale «che incentiva il ricorso alle professionalità dello psicologo», né con l’orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo il quale «la potestà legislativa regionale concorrente nella materia della salute consente alla Regione di dettagliare in modo autonomo i relativi istituti compatibilmente con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato» (ex plurimis, sentenza n.181 del 2006).

IL REGOLAMENTO ATTUATIVO

Con la pubblicazione del regolamento attuativo in Gazzetta ufficiale dunque ogni Asl potrà indire un avviso pubblico per la formazione delle graduatorie, nelle quali saranno inseriti gli psicologi che hanno i requisiti richiesti dal regolamento. Contestualmente sarà costituito un apposito osservatorio, che entro 180 giorni definirà le attività di programmazione e di formazione degli psicologi di base e ne valuterà i compiti svolti sul territorio.

Il servizio di psicologia di base punta a fornire assistenza a tutti i cittadini, con un’attenzione particolare alle fasce più sensibili della popolazione, ovvero bambini, adolescenti, anziani e persone con disabilità, che hanno risentito maggiormente della pandemia e che hanno modalità proprie di manifestare il disagio. Lo psicologo di base offrirà un primo livello di assistenza psicologica, per capire se il paziente manifesta un disagio reattivo, cioè una risposta a un momento particolarmente stressante, o strutturale. Sulla base di questo, potrà decidere se inviare il paziente ai livelli specialistici di cura, che sono già presenti nelle Asl.

I COMMENTI

Finalmente diventa attuale e per la prima volta in Italia in Campania – ha detto Armando Cozzuto –un servizio di cui si parla da 15 anni. La pandemia ha reso acuti una serie di quadri sintomatologici che già covavano nelle famiglie e ha reso maggiormente sensibili le istituzioni. Per assicuare la presenza di due psicologi per ogni distretto sanitario, come prevede la legge, sarà necessario procedere all’assunzione di circa 150 professionisti che lavoreranno nel pubblico in questo servizio”.

“La legge della Campania intercetta un bisogno reale – evidenzia il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, David Lazzari e l’attuazione di questa legge potenzierà la capacità del sistema pubblico della Campania, per ascoltare, capire e rispondere ai bisogni reali dei cittadini. Auspico che, entro la fine della legislatura, il Parlamento approvi una legge quadro, che offra un quadro di riferimento unico e che eviti la creazione di modelli di assistenza psicologica primaria diversi da regione a regione”.

Siamo i primi in Italia ad approvare una legge per l’impegno degli psicologi nell’ambito del sistema sanitario – spiega il presidente della Regione, Vincenzo De LucaAbbiamo fatto un lavoro molto attento, durato due anni, e abbiamo superato una contestazione da parte del governo nazionale. I due anni di Covid hanno determinato condizioni di sofferenza, soprattutto nell’area giovanile. Questo percorso ci consente di dare un aiuto alle famiglie, a ragazze e ragazzi, per superare questo periodo, ma in generale oggi abbiamo una situazione di sofferenza pesante, soprattutto nelle giovani generazioni, nel mondo della scuola e nei quartieri”.

LA LEGGE: GLI ALLEGATI

L’allegato A dello schema di regolamento di attuazione della Legge regionale campana che istituisce il servizio di Psicologia di base nei distretti delle Asl si compone di 9 articoli.
Premesso che le finalità della noma sono promuovere lo sviluppo omogeno del servizio di Psicologia di base sul territorio regionale al fine di generare un incremento di salute e di equità di accesso alle cure, un abbassamento delle soglie di accesso alle cure psicologiche e una riduzione degli interventi inappropriati e dei costi associati.

GLI ELENCHI

E’ istituito presso ciascuna Asl l’elenco degli Psicologi di base. In base alle previsioni dell’articolo 3 della legge regionale, possono iscriversi negli elenchi i professionisti in possesso alla data di presentazione dell’istanza dei seguenti requisiti:

  • diploma di laurea magistrale in Psicologia o Laurea specialistica in Psicologia, iscrizione all’Albo degli psicologi;
  • assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale o regionale;
  • specifiche competenze e titoli, di cui agli articoli 3 e 4;
  • Attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Campania a seguito della frequenza e superamento dell’esame finale di specifico corso semestrale regolamentato dalla Giunta regionale sul tema dello psicologo di base e sulle cure primarie.

In fase di prima applicazione ed in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui alla lettera e) del comma 2, in conformità all’articolo 3, comma 3, della legge regionale, accedono agli elenchi istituiti presso ciascuna Asl della Regione Campania gli psicologi e gli psicologi psicoterapeuti che ne fanno domanda e che documentano l’esercizio di attività almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle Asl, nelle Aziende ospedaliere, negli Istituti di Ricerca e Cura a carattere scientifico e nelle strutture convenzionate della Regione Campania. Per i candidati che presentano attestazione di struttura convenzionata è necessaria documentazione fiscale che comprova l’attività contrattualmente svolta.

LE COMPETENZE

In base all’articolo 4, comma 5 della legge regionale, lo psicologo di base partecipa ai servizi di assistenza territoriale e ai processi di promozione e tutela della salute in una logica di sanità di iniziativa, opera in collaborazione con équipe multiprofessionali, attraverso servizi accessibili centrati sulla persona e sulla comunità.

L’attività dello Psicologo di base è volta a intercettare i bisogni di salute psicologica della persona e della collettività attraverso azioni di:

  • promozione del benessere psicologico e degli stili di vita salutari;
  • sostegno ai processi di adattamento nelle condizioni critiche lungo l’arco del ciclo di vita;
  • intervento nelle condizioni di disturbi psicologici lievi e/o transitori (disturbi psicologici comuni) e/o di lievi criticità relazionali;
  • consultazione e integrazione con i servizi specialistici nelle condizioni di esordio di disturbi psicologici o di disagio inespresso.

Lo Psicologo di base possiede adeguate competenze in merito alla gestione di:

  • iniziative di promozione a livello individuale, relazionale e di comunità di stili di vita salutari;
  • problemi legati all’adattamento, quali elaborazione dei lutti, perdita del lavoro, separazioni, diagnosi di malattia e cronicità;
  • problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia Covid 19;
  • sintomatologia ansioso-depressiva;
  • problemi legati alle fasi di transizione del ciclo di vita;
  • condizioni di stress e disagi emotivi transitori;
  • sostegno psicologico nelle condizioni di malattia e, in particolare, nell’adattamento alle condizioni di malattia cronica;
  • valutazione dei processi psicosomatici e somatopsichici che regolano il rapporto tra salute e malattia;
  • vulnerabilità psico-sociale;
  • lavoro in équipe sanitarie multiprofessionali;
  • richieste improprie di prestazioni sanitarie;
  • sviluppo della relazione tra personale sanitario e utenza e gestione delle criticità;
  • integrazione funzionale della psicologia di base con i servizi specialistici di secondo livello di salute mentale, psicologia, psicologia ospedaliera, psicoterapia e degli altri servizi sanitari e sociosanitari.

I TITOLI

I titoli preferenziali per accedere al servizio sono il diploma di Scuola di specializzazione di Area psicologica, il diploma di specializzazione in Psicoterapia riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dottorati di ricerca in ambito psicologico, master universitari di primo e di secondo livello in area psicologica.

La rilevanza del titolo è definita in ragione della sua pertinenza con la funzione da svolgere nelle seguenti aree:

  • psicologia della salute;
  • psicologia pediatrica;
  • psiconcologia;
  • psicologia sociale e applicata;
  • psicosomatica;
  • Psicopatologia evolutiva;
  • Psicopatologia dell’adulto;
  • Psicotraumatologia;
  • Psicologia medica;
  • Psicologia perinatalele sanitario e utenza e gestione delle criticità.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

Avviene previa indizione di avviso pubblico da parte della Asl territorialmente competente, le istanze di iscrizione negli elenchi dello Psicologo di base e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono presentate, esclusivamente in via informatica e digitale, nelle forme previste dalla Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

Il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 è documentato: con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per i titoli accademici e di studio; con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445 del 2000, per i titoli di servizio prestato presso una Amministrazione Pubblica o un gestore di Pubblico servizio; i titoli conseguiti presso soggetti privati o esteri devono essere allegati alla domanda di partecipazione in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.

  1. La Asl competente, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza adotta il provvedimento di iscrizione oppure comunica all’interessato il provvedimento di diniego.
  2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
  3. L’elenco e i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia.
  4. La modulistica per la presentazione dell’istanza ed ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti dirigenziali delle singole AASSLL e sono pubblicate in evidenza sul portale istituzionale delle stesse, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

GESIONE DEGLI ELENCHI

Le singole ASL aggiornano l’elenco con cadenza biennale nel rispetto degli istituti contrattuali nazionali e regionali per il personale convenzionato e provvedono d’ufficio alla revisione periodica dell’elenco degli psicologi iscritti al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione. Sono tolti dall’elenco, con provvedimento espresso del dirigente competente, i soggetti che presentano espressa richiesta di cancellazione o perdono i requisiti per l’iscrizione.

L’avvio del procedimento di cancellazione, se non avviene ad istanza di parte, è comunicato agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.

Le singole Asl nel rispetto degli istituti contrattuali nazionali e regionali per il personale convenzionato, provvedono a disciplinare il rapporto convenzionale con gli Psicologi di base, fermo restando la possibilità di ricorre a modelli contrattuali per l’attuazione di progetti finalizzati di cui all’articolo 15octies del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel rispetto dei limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente.

OSSERVATORIO REGIONALE

L’Osservatorio regionale ha funzioni di indirizzo, programmazione e controllo delle attività prestate dallo psicologo di base, anche in relazione alla predisposizione dei programmi didattici delle attività formative inerenti ai servizi di psicologia di base e al coordinamento delle stesse in raccordo con la Direzione generale competente in materia di sanità. Svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Dura in carica 3 anni ed è composto da un dirigente psicologo per ciascuna Asl, un dirigente psicologo ospedaliero; due psicologi nominati dell’Ordine degli psicologi della Campania; due docenti universitari; un rappresentante di una società scientifica di psicologia; un rappresentante di un’organizzazione sindacale rappresentativa della categoria, un rappresentante dei medici di medicina generale; un rappresentante dei pediatri di libera scelta, un funzionario della Regione Campania con competenze e titoli in ambito psicologico; un dipendente della Regione Campania con funzioni di segretario.

Le funzioni di Presidente dell’Osservatorio sono svolte dal Direttore generale della Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema sanitario regionale della Regione Campania o suo delegato.

I componenti dell’Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria della struttura amministrativa regionale competente in materia di Tutela della Salute. All’atto del primo insediamento, l’Osservatorio dispone le proprie specifiche modalità di funzionamento, nell’ottica della flessibilità e della efficacia. L’Osservatorio, nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti e in relazione ai temi trattati, può essere integrato da esperti del settore, su proposta di uno dei componenti approvata da almeno la metà più uno dei membri.

La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in alcun caso, il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi spese. La struttura amministrativa regionale competente in materia di Tutela della salute garantisce il necessario supporto organizzativo per l’espletamento delle funzioni e dei compiti dell’Osservatorio, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

L’Osservatorio presenta alla Giunta regionale e al Consiglio regionale una relazione annuale sull’attività svolta. La relazione annuale è pubblicata in apposita sezione del sito istituzionale della Regione e alla stessa è data adeguata pubblicità.

Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione l’Osservatorio, entro 180 giorni dalla data di insediamento, predispone il programma didattico e definisce i criteri di accesso al corso abilitante di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) ai fini della successiva adozione da parte della Direzione generale competente per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema sanitario regionale. In sede di prima applicazione la direzione generale competente per la tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema sanitario regionale può adottare eventuali provvedimenti per assicurare l’uniforme applicazione della disciplina transitoria sull’intero territorio regionale e il passaggio dalla fase transitoria a quella a regime.

Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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