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MINISTERO DELLA SANITÀ

 

Decreto 26 settembre 1994 , n. 746

Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica.

(G.U. Serie Generale , n. 6 del 09 gennaio 1995)

 
IL MINISTRO DELLA SANITA'
 
  Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421",  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; 
  Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate  disposizioni,  spetta
al Ministro della sanita'  di  individuare  con  proprio  decreto  le
figure professionali da formare ed i relativi profili,  relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione; 
  Ritenuto  di  individuare  con  singoli  provvedimenti  le   figure
professionali; 
  Ritenuto  di  individuare  la  figura  del  tecnico  sanitario   di
radiologia medica; 
  Vista la legge 31 gennaio 1983, n. 25; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 22 aprile 1994; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994; 
  Vista la nota, in data 24 settembre 1994,  con  cui  lo  schema  di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto  1988,  n.  400,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri; 
                A D O T T A il seguente regolamento: 
Art. 1.
 
  1. E' individuata la figura del  tecnico  sanitario  di  radiologia
medica con il seguente profilo: il tecnico sanitario di radiologia e'
l'operatore sanitario  che  in  possesso  del  diploma  universitario
abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, e'  responsabile
degli atti di sua competenza ed e' autorizzato ad espletare  indagini
e prestazioni radiologiche. 
  2.  Il  tecnico  sanitario  di  radiologia  medica  e'  l'operatore
sanitario abilitato a svolgere,  in  conformita'  a  quanto  disposto
dalla  legge  31  gennaio  1983,  n.  25,  in  via  autonoma,  o   in
collaborazione con altre figure  sanitarie,  su  prescrizione  medica
tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti  di  radiazioni
ionizzanti,  sia  artificiali  che  naturali,  di  energie  termiche,
ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonche' gli  interventi
per la protezionistica fisica o dosimetrica. 
  3. Il tecnico sanitario di radiologia medica: 
    a) partecipa alla  programmazione  e  organizzazione  del  lavoro
nell'ambito della struttura in cui opera nel rispetto  delle  proprie
competenze; 
    b) programma e gestisce l'erogazione di  prestazioni  polivalenti
di  sua  competenza  in  collaborazione   diretta   con   il   medico
radiodiagnosta,   con   il   medico   nucleare,   con   ((il   medico
radioterapista))  e  con  il  fisico  sanitario,  secondo  protocolli
diagnostici e terapeutici preventivamente definiti  dal  responsabile
della struttura; 
    c) e' responsabile degli atti di sua competenza,  in  particolare
controllando il corretto funzionamento delle  apparecchiature  a  lui
affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti  di  modesta
entita' e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della
qualita' secondo indicatori e standard predefiniti; 
    d) svolge la sua attivita' nelle strutture sanitarie pubbliche  o
private, in rapporto di dipendenza o libero professionale. 
  4. Il tecnico sanitario  di  radiologia  medica  contribuisce  alla
formazione  del  personale  di  supporto  e   concorre   direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo  professionale  e  alla
ricerca.

 Art. 2.

  1.  Con  decreto  del  Ministero  della  sanita' e' disciplinata la
formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze
del Servizio sanitario nazionale.


Art. 3.

  1.  Il  diploma  universitario  di  tecnico sanitario di radiologia
medica  conseguito  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  3,  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni,
abilita all'esercizio della professione  previa  iscrizione  all'albo
professionale.

  Art. 4.

  1.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
sono  individuati  i  diplomi  e gli attestati, conseguiti in base al
precedente   ordinamento,   che   sono   equipollenti   al    diploma
universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa
attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 26 settembre 1994
                                                   Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
 Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 362