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Obbligo vaccinale: Le nuove indicazioni agli Ordini professionali

Con la cessazione dello stato di emergenza pandemia sul piano giuridico cambia lo scenario degli obblighi vaccinali. Sul piano epidemiologico e infettivologico ovviamente è tutta un’altra storia.
Per il personale sanitario gli obblighi risiedono nella Dose booster (terza dose) entro 120 giorni per chi ha terminato il ciclo primario e vaccino entro 90 giorni per gli operatori sanitari guariti mai vaccinati contro il Covid-19. Sono queste, in sintesi, le nuove indicazioni del Ministero della Salute agli Ordini professionali per evitare la sospensione dei propri iscritti. Con una nota infatti, il Ministero, ha ritenuto di dover effettuare un ulteriore approfondimento giuridico per venire incontro alle criticità evidenziate, fornendo una serie di delucidazioni su quattro aspetti:
• I termini dai quali decorre l’obbligo della dose di richiamo ai sanitari vaccinati con ciclo primario;
• La decorrenza per l’obbligo per i sanitari mai vaccinati che hanno contratto l’infezione;
• La decorrenza, per l’obbligo vaccinale, per i sanitari che hanno contratto l’infezione, entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose;
• La decorrenza per obbligo vaccinale per i sanitari che hanno contratto l’infezione dopo il completamento del ciclo primario.

DOPO 12 MESI

È possibile pertanto procedere con ciclo bidose. Anche in caso di pregressa infezione quindi, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario. Oltre i 12 mesi dalla guarigione è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose oppure singola dose di vaccino monodose). Di fatto, il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni).
Il decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, prevede che i sanitari non vaccinati che contraggono il Covid, una volta guariti, non siano più suscettibili all’assenza di rispetto delle norme sull’obbligo vaccinale sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute in rapporto alle modalità mediante cui applicare questa disposizione e a più ampio raggio sulla prassi di gestione dell’obbligo vaccinale per i sanitari (Dl 44/2021) anche in altre condizioni specifiche sulle quali, nel tempo, si sono creati dei dubbi di applicazione da parte degli Ordini professionali titolari dei provvedimenti di sospensione nei confronti dei propri iscritti non in regola con l’obbligo vaccinale anti-Covid (Dl 172 del 26 novembre 2021). Il Ministero della Salute ha inviato una nota particolarmente dettagliata agli Ordini, chiarendo diversi aspetti delle normativa relativa all’obbligo e alla sospensione.

LE NUOVE INDICAZIONI

Riguardo ai termini dai quali decorre l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo per quanto attiene l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo i professionisti sanitari risultano inadempienti qualora, allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo (dose booster entro 4 mesi da ciclo primario).

I TERMINI

Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose oppure singola dose di vaccino monodose). È possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario. Di fatto, il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate (quindi entro tre mesi dal tampone positivo).
Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose. Il Ministero della Salute delucida che nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose.

Per concludere il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile è identificata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; ad ogni modo la somministrazione dovrà avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo. Nel caso specifico vale l’indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione.

Va da sé che anche in questo caso il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate. In sostanza quindi, sia nel caso del professionista sanitario con infezione mai vaccinato sia nel caso del professionista che contragga il Covid-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, il sanitario risulta inadempiente all’obbligo vaccinale nel caso in cui non effettui la dose in questione trascorsi 90 giorni dall’infezione.
Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario. Nei soggetti che hanno contratto un’infezione da Sars-CoV-2 in seguito al completamento del ciclo primario, il ministero chiarisce che non viene meno la condizione di soggetti inadempimenti in capo a coloro che non hanno assolto all’obbligo della dose booster decorsi entro 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo.

Pertanto, il nuovo decreto con il calendario del ritorno alla normalità che di fatto si traduce in una road map dell’allentamento delle misure restrittive anti-Covid, ridefinisce anche le norme sull’obbligo di vaccino, incrociandole con la fine del super green pass.

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