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La formazione continua in medicina: da obbligo di legge ad opportunità.

*Di TSRM Dott. Antonio di Lascio

Area della Prevenzione, Area Riabilitativa, Area Tecnico Sanitaria, Professioni e Lavoro

Gli strumenti a disposizione del professionista per il nuovo triennio formativo 2020-2022.

Stiamo vivendo tempi di rapidi cambiamenti in tutti gli ambiti. Il settore medico, in particolare, è fortemente pervaso dai risultati raggiunti dalla ricerca scientifica e tecnologica (ma anche in campo ogranizzativo-gestionale) raggiungendo scenari inattesi, in cui, nuove applicazioni, rimpiazzano le precedenti, rendono fattibile ciò che, fino a qualche tempo fa, risultava impossibile.  Nelle realtà ospedaliere, ad esempio, le tecnologie hanno assunto una rilevanza crescente, tanto da diventare indispensabili per l’erogazione delle prestazioni sanitarie stesse.

Per questo il livello di preparazione dei professionisti, non può prescindere dai progressi scientifici raggiunti e dalle nuove tecnologie, ma deve continuamente prendere in considerazione le molte nuove opportunità e saper padroneggiare l’innovazione fatta di robotica, di medicina digitale, genomica, integrazione tra imaging, telemedicina e intelligenza artificiale.

“I continui e rapidi cambiamenti che interessano il mondo sanitario impongono ai formatori la responsabilità di indirizzare i professionisti verso un apprendimento che consenta di far fronte a tali cambiamenti e di favorire lo sviluppo di un servizio sanitario di livello avanzato”[1].

Naturalmente, le esigenze formative, possono derivare, oltreché dallo sviluppo scientifico e tecnologico, anche da nuove richieste a cui l’organizzazione vuole rispondere oppure ad innovazioni interne, cambiamenti di ruolo da parte dei professionisti o l’aver rilevato carenze nelle competenze individuali, anche a seguito di errori o, più in generale per rispondere alle esigenze di gestione del rischio in sanità.

Conseguenza di questo scenario evolutivo, da non sottovalutare, è la facile volatilità con cui conoscenze e competenze, acquisite durante il percorso formativo, seguito per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio professionale (di carattere universitario), già a distanza di pochi anni, potrebbero risultare non più sufficienti, per le rinnovate esigenze del contesto scientifico, tecnologico ed operativo, al professionista per l’erogazione delle prestazioni.

[1] Ministero della Salute, aprile 2013 documento “LA FORMAZIONE PER IL GOVERNO CLINICO” http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1983_allegato.pdf

La formazione continua in medicina: obbligo deontologico e di legge

È possibile affermare che, ciascun professionista sanitario caratterizzano il proprio agire professionale, conformandosi alla migliore scienza ed esperienza. Per farlo, però, necessitano di opportuni strumenti che gli permettano l’acquisizione o l’aggiornamento alle nuove conoscenze, abilità e attitudini utili per svolgere una pratica competente ed esperta, per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario, alle strategie aziendali e al conseguente sviluppo professionale.

Negli ultimi decenni sono state diverse le iniziative intraprese ad ogni livello, compreso quello internazionale, per migliorare la qualità nell’ambito della formazione dei professionisti sanitari, attraverso la definizione di standard e la creazione di sistemi per l’accreditamento di

programmi di formazione e il riconoscimento delle istituzioni educative deputate ad erogare formazione.

La formazione del personale svolge un ruolo primario, infatti, attraverso le diverse attività[1], si vuole sostenere l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative, con il principale obiettivo di migliorare le prestazioni professionali strettamente correlate alle attività di competenza di ciascun professionista, valorizzando il patrimonio professionale presente nelle Aziende ed Enti. Rappresenta, per questo, una leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari per la modernizzazione ed il cambiamento organizzativo[2].

Attualmente la formazione continua[3], strumento utile per tradurre in pratica le nuove esigenze, in termini di conoscenze e competenze, sollecitate dal contesto scientifico e culturale, per offrire un’assistenza qualitativamente utile, rappresentano un obbligo sotto l’aspetto:

  1. deontologico “A tal fine, individua come strumenti appropriati la formazione continua, la ricerca e il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni sanitarie. Oltre che come discente e docente, partecipa attivamente alla formazione continua attraverso la promozione, la progettazione e la realizzazione di specifici percorsi formativi”[4] (tabella 1).
  2. di legge, quale “requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle Università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private”[5];
  3. contrattuale, programmate nei piani di formazione del personale[6].

Per questo è diritto di ogni professionista l’accesso alla formazione continua ed è compito, dei regolatori istituzionali del sistema formazione, adottare tutte le misure necessarie a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e geografico che, di fatto, limitano l’accesso alla formazione continua[8].

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-11-23&atto.codiceRedazionale=17A07862&elenco30giorni=false

[2] Art. 53 co. 3 CCNL Sanità 2016-2018 (nota 2)

[3] Art. 53 CCNL comparto Sanità 2016-2018 https://www.aranagenzia.it/attachments/article/9016/CCNL%20comparto%20SANITA’%20definitivo_sito%20.pdf

[4] D. Lgs. 502/1999 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/01/07/094A0049/sg

[5] Codice deontologico TSRM, vers. 2004, punto 2.12 http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2012/10/codice-deontologico-tsrm.pdf

[6] art. 16-quater D. Lgs. 502/1999

[7] Art. 54 CCNL comparto sanità 2016-2018 (nota 2)

[8] Art. 24, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE» del 2 febbraio 2017

La formazione continua nel settore salute ed il sistema ECM

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale, attraverso la “formazione continua”, introdotta nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 502/1992 ed espressione del fondamentale valore di “tutela della salute”, riconosciuto nel nostro ordinamento, a partire dall’art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana, e:

  1. comprende[9] attività di:
  2. aggiornamento professionale, successive al corso di diploma o, di laurea, di specializzazione, di formazione complementare, di formazione specifica in medicina generale, dirette ad adeguare, per tutto l’arco della vita professionale, le conoscenze professionali;
  3. formazione permanente, finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali, nonché i comportamenti degli operatori sanitari rispetto al costante progresso scientifico e tecnologico, con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale;
  4. consiste[10] in: attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, attraverso programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e dei rispettivi Piani sanitari regionali, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla “Commissione nazionale per la formazione continua”[11] (CNFC), organo di governo del sistema ECM, di competenza di Age.na.s.[12], che provvedere alla governance della formazione continua nel settore della salute[13].

Le attività di formazione continua possono essere meglio definite come un sistema integrato e solidale realizzato tra diversi livelli (nazionale, regionale e provinciale, soprattutto per considerare le esigenze formative territoriali) che, basato su regole comuni e condivise, ne assicurano, standard minimi di qualità e l’omogeneità sul territorio nazionale, con una chiara ripartizione dei compiti tra i rispettivi ambiti di azione.

Il compimento delle attività formative da parte del professionista sanitario, attraverso la partecipazione ad un evento, attività o un programma accreditato ed il soddisfacimento dei momenti di verifica e valutazione[14] (qualità percepita, percezione interessi commerciali in ambito sanitario  e apprendimento dell’evento[15]), è misurato con l’attribuzione di crediti

formativi, secondo definiti criteri[16] e certificati da parte del soggetto accreditato, all’erogazione di formazione continua in medicina (cd. provider[17]).

La CNFC, con apposita delibera, definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dai professionisti tenuti all’obbligo formativo in un determinato arco di tempo, solitamente riferito ad un triennio formativo e stabilendo, in 150 crediti, l’obbligo formativo da soddisfare nel periodo 2020-2022[18], fatte salve le previste riduzioni individuali, previa documentata istanza del professionista, in merito ad esoneri[19] ed esenzioni[20], od eventuali altre riduzioni e l’applicazione di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019[21] (Tabella 2).

[9] Co. 1, art. 16-quater D. Lgs. 502/1999

[10] Co. 2, art. 16-quater D. Lgs. 502/1999

[11] ricostituita con DM 17 aprile 2019 https://ape.agenas.it/Documenti/DM_17_04_2019.pdf  per l’espletamento dei compiti previsti co. 2, art. 16-ter, D. Lgs. 502/1999.

[12] Art. 7 in Accordo Stato-Regioni “LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE»” del 2 febbraio 2017  (nota 4)

[13] determinando i livelli di qualità strettamente connessi al buon funzionamento del sistema formativo stesso, con differenti attribuzioni, quali: la definizione, con programmazione pluriennale, degli obiettivi formativi di interesse nazionale, indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale, criteri e strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative, i requisiti per l’accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

[14] Art. 24 in Accordo Stato-Regioni “LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE»” del 2 febbraio 2017  (nota 5)

[15] Si veda punto 1.9 pag. 14 del documento “MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO”

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf

Sulla base delle possibili modalità[22] di attività di formazione/apprendimento, possiamo distinguere due principali categorie:

  1. erogata dal provider, che contempla 11 tipologie di attività (tabella 3), quali formazione residenziale, sul campo, a distanza, ed altre forme (come la blended o le attività di docenza e di tutoring);
  2. individuale, che comprende attività formative non erogate da provider e riconducibile a 4 tipologie (tabella 4), quali attività scientifica, tutoraggio individuale, formazione individuale all’estero, autoformazione.

[16] All. 1 “criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”, in Accordo Stato-Regioni “LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE»” del 2 febbraio 2017  (nota 5)

Per la pianificazione, progettazione e realizzazione delle attività formative è necessario, da parte del provider, individuare gli obiettivi formativi perseguiti, selezionandoli (almeno uno) tra quelli previsti dalla CNFC[23] e organizzati secondo tre macro-aree di obiettivi: tecnico-professionali, di processo e di sistema[24] (Tabella 5). Inoltre, è opportuno evidenziare come, in considerazione di alcuni argomenti ritenuti di attuale interesse per la tutela della salute e per la formazione dei professionisti, la CNFC possa, all’occasione, con opportuna Delibera, indicare, tra i predetti obiettivi formativi, ulteriori tematiche. Ne sono un esempio argomenti come vaccini e le strategie vaccinali, la responsabilità professionale e la fertilità, la gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell’operatore sanitario, antimicrobico-resistenza[25]

Lo strumento dossier formativo

Una delle principali innovazioni, nell’ambito della formazione continua di questi utili anni, è stata l’introduzione del “Dossier Formativo”[26] (DF), con l’intento di realizzare un vero salto qualitativo del sistema ECM.

Il DF costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria

posizione sia come singolo (DF individuale) sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza (DF di gruppo). Rappresenta l’espressione della programmazione, dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione esercitata e al profilo di competenze che l’esercizio professionale quotidiano richiede, nonché quale strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e qualificare l’offerta formativa da parte del provider[27]. In particolare il DF:

  • individuale, è l’espressione di libertà, indipendenza e autonomia del professionista, rappresentando il punto di partenza per la definizione di un curriculum formativo, rendendolo, uno strumento idoneo e funzionale anche al di fuori dell’ambito ECM (grazie alla possibilità di annotare attività, titoli e altre informazioni ritenute utili);
  • di gruppo, è l’espressione della coerenza dell’offerta formativa fruita, in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle aziende e dagli Ordini (e dalle rispettive Federazioni nazionali), facilitando la programmazione e pianificazione, nella logica di aumentare l’integrazione professionale e la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute collettiva.

I termini e le modalità per la realizzazione del DF sono stabiliti dalla CNFC, la funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo è affidata al portale COGEAPS, nella scheda del singolo professionista, per quanto attiene gli aspetti individuali (accedendo in autonomia) e nella scheda dei soggetti abilitati[28] per la definizione dei DF di gruppo, avendo la possibilità di impostare il DF entro cui ricomprendere lo sviluppo formativo triennale e dimensionando percentualmente gli obiettivi da soddisfare nell’ambito delle macro-aree (tecnico-professionali, di processo o di sistema), nel rispetto del limite massimo di 10 obiettivi complessivi. Per questo, nella programmazione dell’offerta formativa ecm, il Provider dovrà utilizzare e chiaramente indicare, in tutta evidenza, gli obiettivi formativi (numero identificativo degli obiettivi previsti per le aree) a cui sono riferiti i contenuti dell’evento, permettendo, così, al discente di individuare e selezionare correttamente quelli riferiti al proprio dossier, così come progettato.

Il codice evento, il codice provider, il codice edizione e il codice dell’ente accreditante sono la chiave numerica identificativa della partecipazione ed evidenzia lo sviluppo nel tempo del DF dei professionisti, componenti il gruppo ed impegnati nella realizzazione del dossier.

In relazione alla propria posizione ed in riferimento al medesimo arco temporale, il professionista sanitario può attivare più dossier formativi. Le fasi di verifica e controllo sono poste sotto la competenza degli Ordini di afferenza.

Il Dossier, secondo Delibera da parte della CNFC, così realizzato, permetterà al professionista il riconoscimento, di alcuni bonus[29], tenendo conto della realizzazione del dossier, della congruità del dossier formativo con la professione esercitata e della coerenza – relativamente alle aree nelle quali si individuano gli obiettivi formativi di riferimento – pari ad almeno il 70% fra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato. Il bonus previsto per la realizzazione del dossier formativo, sia individuale che di gruppo, è unico e non duplicabile per ogni dossier costruito o partecipato dal professionista sanitario. Con il riconoscimento di 30 crediti assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo (da soggetto abilitato) nel primo, nel secondo o nel terzo anno del triennio 2017-2019. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier (nel rispetto dei principi di congruità e coerenza).

[23] Secondo i contenuti del Programma nazionale E.C.M., del Piano sanitario nazionale e dei Piani sanitari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle linee guida (art. 3 del d.l. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 189/2012).

[24] Art. 28 in Accordo Stato-Regioni “LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE»” del 2 febbraio 2017  (nota 5)

[25] Delibera strategie vaccinali tematiche di interesse nazionale CNFC del 14/12/2017: vaccini e strategie vaccinali, responsabilità professionale, fertilità (obiettivi nr. 20 per vaccini e strategie vaccinali e 6 per responsabilità professionale), con l’assegnazione di un bonus per il triennio 2020/2022 https://ape.agenas.it/documenti/delibera_strategie_vaccinali_tematiche_di_interesse_nazionale.pdf

Delibera tematiche speciali CNFC del 15/03/2018: gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell’operatore sanitario (obiettivi nr. 20, 32, 33) https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_tematiche_speciali_CNFC_15032018.pdf

Delibera tematiche speciali CNFC del 27/09/2018: antimicrobico-resistenza (obiettivi nr. 20, 32, 33)

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_tematiche_speciali_CNFC_27092018.pdf

[26] Allegato XII – delibera della CNFC del 4 novembre 2016, come modificata e integrata dalla successiva delibera del 14 dicembre 2017 (rif. dossier formativo per il triennio 2017/2019) https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Dossier_Formativo_delibera_4_novembre_2016.pdf

[27] Documento “MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO”  punto 2.2 Dossier formativo p. 19 https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf

[28] di cui all’art. 3, lett. b delibera della CNFC del 4 novembre 2016 (nota 26)

[29] Delibera integrativa Bonus Dossier Formativo 25/07/2019 https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_dossier_formativo_07_2019.pdf

L’obbligo formativo per le professioni sanitarie: la Legge 3/2018, Ordini e Commissioni d’Albo e le previsioni del contratto collettivo nazionale.

Sono destinatari dell’obbligo formativo tutti i professionisti sanitari appartenenti ad una delle professioni riconosciute dalla normativa vigente (L. 3/2018), con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione al rispettivo Ordine[30] (requisito attualmente indispensabile per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolta[31])[32].

L’obbligo formativo si ritiene assolto quando il professionista sanitario,  da tale data, pone in essere quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare maturando i crediti previsti per gli anni residui del periodo formativo, come stabilito dalla CNFC (triennio), considerando che il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

Come si è già avuto modo di approfondire in altri documenti[33], l’art. 4 della L. 3/2018, della meglio nota “Legge Lorenzin”, ha riordinato la disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, con:

  1. la costituzione tra gli altri, dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e delle prevenzione[34] (TSRM PSTRP);
  2. l’istituzione, presso i neo-costituiti Ordini, degli Albi[35] di rappresentanza esponenziale delle professioni ad esso afferenti, ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministero della Salute del 13/03/2018.

Il principale fine perseguito dagli Ordini, secondo il nuovo testo legislativo, è quello di tutelare gli interessi pubblici garantiti dall’ordinamento dello Stato e connessi con l’esercizio professionale, attribuendo, a tali organi, anche alcune importanti funzioni, strettamente connesse con le tematiche della formazione. Infatti, gli Ordini ed ogni rispettivo Albo:

  • promuovono ed assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la qualità tecnico-professionale[36];
  • concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possano interessare l’Ordine;
  • contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private[37]:
    • alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento, per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi,
    • promuovono il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti su tutto il territorio nazionale e all’estero;
  • promuovono e favoriscono tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti[38].

La costituzione dell’Ordine TSRM PSTRP, nell’attuale contesto sanitario, assume un ruolo fortemente strategico, per l’evoluzione professionale e ad adeguare e migliorare il livello culturale, deontologico e professionale, degli esercenti le professioni[39]. Inoltre, ha permesso di:

  • completare il pieno riconoscimento dello status di “Professioni intellettuali” (art. 2229 cc, 42/1999[40] e l. 251/2000)[41] e riaffermare, il percorso compiuto negli anni, con il passaggio da logiche di ausiliarietà, basate su mansioni[42] di complemento, a favore, di ambiti di autonomia;
  • aggregare tutte le professioni sanitarie, ponendole sotto la vigilanza del Ministero della Salute. Intervento atteso da anni, soprattutto da quelle professioni sanitarie che pur regolamentate, con propri profili professionali, non erano mai state ordinate, al pari di quanto avveniva, ante legge 3/2018, per le professioni di Infermiere, Assistente sanitario, Ostetrica e Tecnico sanitario di radiologia medica, già organizzate in collegi professionali circoscrizionali, corrispondenti alle provincie geografiche;
  • migliorare, in linea con gli indirizzi clinici, gestionali e strategici attuali, il confronto multiprofessionale tra le differenti aree sanitarie (tecnico-sanitaria, riabilitazione) e tra le professioni in queste ricomprese.

Gli Ordini e Albi, secondo quanto previsto:

  • dalla Legge 3/2018, vigilano sugli iscritti, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale (compresa quella societaria), irrogando sanzioni disciplinari, secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e delle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni di lavoro[43];
  • dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE» del 2 febbraio 2017[44]:
  1. vigilano sull’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei loro iscritti;
  2. emanano, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo;
  3. attestano[45], con certificazioni[46] valide e utilizzabili secondo la normativa vigente, avvalendosi delle anagrafi[47] gestite dal COGEAPS, il numero di crediti formativi, registrati in tali sistemi, ed il pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del relativo triennio;
  4. propongono alla Commissione nazionale, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano gli obiettivi formativi che ritengono strategici o le tematiche di particolare rilevanza tecnico-professionale (art. 21);
  5. sono soggetti abilitati alla sua costruzione del dossier formativo di gruppo attraverso una propria scheda sul portale del COGEAPS;
  6. possono conseguire l’accreditamento comeSotto l’aspetto contrattuale l’obbligo formativo per il personale, inteso quale partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio, costituiscono elementi di particolare rilevanza, infatti:
    • per le strutture sanitarie private, è requisito essenziale per ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;
    • per le strutture sanitarie pubbliche, i contratti collettivi nazionale di lavoro (CCNL) individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per i professionisti che non conseguono il minimo dei crediti formativi previsti.

    In particolare il CCNL – comparto Sanità 2016-2018[48], rinnovato il 21 maggio 2018, applicato a tutto il personale, prevede che le iniziative di formazione:

    • riguardino tutti i dipendenti;
    • siano programmate attraverso piani della formazione del personale (annuali o pluriannuali aziendali);
    • individuando le risorse, anche finanziarie, da destinarvi;
    • secondo metodologie anche innovative, quali la formazione a distanza, formazione sul posto, formazione mista, comunità di apprendimento e comunità di pratica,
    • siano tenute, di norma, durante l’orario di lavoro, tale da considerare chi vi partecipa, in servizio a tutti gli effetti.

    Le Aziende o Enti garantiscono al personale l’acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni nell’ambito della formazione obbligatoria, sulla base di fabbisogni formativi e garantendo pari opportunità di partecipazione. Il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne, a qualsiasi titolo previste[49];

Sulla base di quanto fin qui descritto la violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare, sanzionabile sulla base di quanto stabilito dal sistema di ordinamento professionale[3] (codice deontologico, profilo professionale, legge ordinistica, etc.), dalla contrattazione collettiva e sulla base dell’art. 16-quater D. Lgs. 502/1999. Da tali presupposti è utile ricordare un recente caso riferito ad un professionista Odontoiatra sanzionato, per mancato aggiornamento, da parte del proprio Ordine nel 2012, a seguito di una segnalazione pervenuta, da parte di un paziente che, aveva subito una lesione durante un intervento (i fatti risalgono al 2011). Dall’istruttoria è emerso che la condotta colposa subita dal paziente era riconducibile, tra l’altro, a mancanze professionali dovute all’omesso aggiornamento, con conseguente violazione degli obblighi deontologici da parte dello stesso professionista, tale da comportare una sospensione dall’attività, pari a 6 mesi. Sulla scorta di tale condanna il professionista ha proposto ricorso presso la Commissione Esercenti Arti e Professioni sanitarie (CCEPS)[4], la quale nell’emettere la sentenza di secondo grado, ha diminuito la sospensione dall’attività a soli 3 mesi, ma ha ribadito la persistenza, in capo al professionista sanitario, dell’obbligo di formazione e/o aggiornamento (come previsto dal Codice deontologico, dalla L. 502/1992, L. 244/2007 – finanziaria 2008), con l’osservanza da parte dell’iscritto delle previste prescrizioni.

 

[31] art. 5 co. 2 D. Lgs. CPS 233/1946 come modificato dalla L. 3/2018

[32] Delibera 27/09/2018 (ultimo periodo) “Per le professioni il cui esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l’obbligo di formazione decorre comunque dal l o gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l’iscrizione all’Ordine”.

[33] A. Di Lascio “Tecnico sanitario di radiologia medica: È cambiato il ruolo dei professionisti”, in Giornale sanità – dicembre 2019 https://www.giornalesanita.it/tecnico-sanitario-di-radiologia-medica/

[34] enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato, secondo autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute.

[35] ai sensi dell’art. 2 D. Lgs. CPS 233/1946 per gli Ordini comprendenti più professioni

[36] art. 1 co. 2 lett. c D. Lgs. CPS 233/1946 come modificato dalla L. 3/2018

[37] art. 1 co. 3 lett. h D. Lgs. CPS 233/1946 come modificato dalla L. 3/2018

[38] Art. 3, co. 1 lett. d D. Lgs. CPS 233/1946 come modificato dalla L. 3/2018

[39] Art. 3, co. 1, L. 43/2006

[40] Art. 1 della L. 42/1999 “il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie … è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici”.

[41] Per esempio la figura del TSRM è passata da assistente ai “gabinetti radiologici”, ad esercente di “arte ausiliaria” (RD 27 luglio 1934 n. 1265, legge 4 agosto 1965 n. 1103), ed infine esercente la “professione sanitaria” individuata sulla base di un preciso profilo legislativo (L. 31 gennaio 983 n. 25, DM 26 settembre 1994 n. 746 del 1994, L. 10 agosto 2000 n. 251).

[42] elencazione di compiti e attribuzioni ai quali l’esercizio professionale deve attenersi e quindi limitarsi.

[43] art. 1 co. 3 lett. l D. Lgs. CPS 233/1946 come modificato dalla L. 3/2018

[44] Art. 21, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE» del 2 febbraio 2017

[45] Documento “MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO” punto 1.11. Certificazione ECM p. 15

[46] Si tenga naturalmente conto che, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all’assolvimento dell’obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” e 47 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

[47] Oggetto di alcuni provvedimenti di ammodernamento, in merito a risorse strutturali, economiche ed umane, sia per l’aumentata attenzione e sensibilità dei professionisti al tema dell’aggiornamento sia per l’iscrizione di un gran numero di professionisti in base alla legge 3/2018 (ad oggi oltre 200.000) Rif. Delibera CNFC del 18/12/2019

[48] Art. 53 – 56 CCNL comparto Sanità 2016-2018 (nota 2)

[49] Nel caso di mancato rispetto della garanzia prevista dal comma 2 dell’art. 55 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 non trova applicazione la specifica disciplina dell’art. 16-quater del D. Lgs. 502/1992 che prevede, quale requisito indispensabile per svolgere attività professionale, la partecipazione alle attività di formazione continua. Ne consegue che, in tali, casi, le Aziende o Enti non possono intraprendere iniziative unilaterali per la durata del contratto.

[50] D. Lgs. 138/2011 art. 3 co. 5 lett. b https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/09/16/11A12346/sg

[51] Organo preposto all’esame dei ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini professionali in determinate materie (come la tenuta degli albi professionali, irrogazione di sanzioni disciplinari), nonché sulla regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi; inoltre, esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti appartenenti alle professioni sanitarie e dei componenti i Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2529&area=cceps&menu=vuoto

[52] Delibera 27/09/2018 https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_autoformazione_recupero_crediti_CNFC_27092018.pdf e Delibera del 25/7/2019  https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_professioni2018_25_07_2019.pdf

Conclusioni

Sarebbe importante ottenere una corretta stima sul soddisfacimento degli obiettivi formativi da parte dei professionisti sanitari, così come previsti per i trienni formativi. Tuttavia, secondo i dati riportati dalla stampa, da alcune indagini condotte a campione è emersa una evidente disaffezione dei professionisti nei confronti della formazione obbligatoria (in particolare ci riferiamo ad una indagine condotta su un campione di circa 3000 medici, di cui soltanto il 56%, nel precedente triennio, rispetto all’anno di riferimento aveva raggiunto i crediti necessari a soddisfare gli obblighi formativi).

Da parte dei professionisti viene data, dunque, poca importanza verso l’obbligo ECM, complice, probabilmente l’assenza di effettive sanzioni e una poco chiara informazione all’utenza, sulle effettive opportunità e modalità. La CNFC, nella Delibera dello scorso 18 dicembre 2019, ha chiaramente manifestato l’esigenza di una riforma del sistema, finalizzato ad elevare la qualità degli eventi formativi per migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali degli operatori sanitari, con l’obiettivo di assicurare, attraverso un rinnovato sistema formativo, efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.

Per fare questo sarà senza dubbio necessario ripensare i programmi di formazione continua per riallinearli alle esigenze dei professionisti e non soltanto finalizzati all’adempimento degli obblighi di legge.

La riforma del sistema ordinistico, operata con la legge 3/2018, risulta essere di strategico interesse, anche sotto l’aspetto della formazione continua. Immaginiamo, infatti che, in un prossimo futuro, il sistema di formazione continua, possa essere ancorato all’anagrafica dei professionisti sanitari, offrendo, all’utente, oltre che la possibilità di conoscere, collegandosi al portale dedicato, se il nominativo di chi, in una struttura pubblica o privata, in regime di dipendenza o di libera professione, lo ha preso in carico, è un professionista titolato ad operare (perché sottoposto al controllo e alla verifica da parte dell’Ordine, grazie ad una procedura dematerializzata e telematica per le iscrizioni, perseguendo, inoltre, l’ulteriore intento di contribuire all’ammodernamento digitale e all’efficientamento delle PA)[53] ha anche soddisfatto i requisiti formativi previsti per il triennio, quale ulteriore aspetto di qualità del servizio offerto e di trasparenza.

Il tema dell’aggiornamento professionale è rilevante anche sotto l’aspetto della Responsabilità professionale e degli obblighi assicurativi da parte del professionista, regolati di recente dalla Legge 24/2017 meglio nota come Gelli-Bianco. L’aggiornamento professionale e la formazione è di per sé uno degli strumenti indispensabili per garantire la sicurezza delle cure, che come recita l’art. 1 della predetta legge, è considerata quale parte costitutiva  del  diritto  alla salute, perseguita  nell’interesse  dell’individuo  e   della collettività, realizzata mediante l’insieme  di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla  gestione  del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative, coinvolgendo tutto il personale. Come già ampiamente descritto, il professionista, in caso di mancato adempimento degli obblighi formativi ne risponde principalmente sotto l’aspetto disciplinare, per quanto previsto nei codici deontologici e dal punto di vista contrattuale, con penalizzazioni anche di ordine economico. In ambito civile e penale, potrebbe rappresentare elemento di ulteriore valutazione per quelle condotte ritenute colpose, imprudenti o imperite. Tanto che questa tematica, secondo i contenuti della bozza di Decreto attuativo[54], ad oggetto la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative (in attuazione dell’art. 10 della L. 24/2017), è ritenuta di particolare rilievo, sia per le azioni di rivalsa (co. 3)[55], che per le variazioni del premio (co. 7)[56] di tariffa all’atto dell’eventuale rinnovo di contratto.

Auspichiamo che la preannunciata riforma possa razionalizzare il sistema di formazione continua dei professionisti a partire dai contenuti, migliorando la qualità degli eventi, secondo le reali esigenze dei professionisti e del contesto professionale e tecnologico entro cui operano e superando le logiche dell’obbligatorietà a favore di uno spirito di avanzamento culturale e professionale. Sarà inoltre opportuno migliorare le modalità di fruizione della formazione, potenziando il sistema dei Dossier, che potranno divenire sempre più l’evidenza del curriculum del professionista (realizzando uno strumento idoneo e funzionale a raccogliere le annotazioni di tutte le attività del professionista, anche al di fuori dell’ambito ECM) e le iniziative aziendali, con meccanismi che permettano la maggiore e reale partecipazione dei professionisti. Dovrà, infine, migliorare il ruolo degli Ordini professionali, quali protagonisti della formazione, sviluppando, nel contempo iniziative e modalità all’altezza delle esigenze e sistemi per la verifica, controllo e sanzionamento dei professionisti in esito al soddisfacimento degli obblighi formativi.

[53] A. Di Lascio, in giornalesanità.it del 15/11/2019 “Commissioni d’Albo: al voto per le professioni sanitarie” https://www.giornalesanita.it/commissioni-dalbo-al-voto-per-le-professioni-sanitarie/

[54] Schema di Decreto sui requisiti minimi assicurativi in attuazione dell’art. 10 co. 6 l. 24/2017, art. 3 co. 3 e co. 7 http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1547714.pdf

[55] Art. 3 co. 3 “In questo caso, il diritto di rivalsa dell’assicuratore può essere esercitato nei confronti dell’assicurato qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto all’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità”.

[56] Art. 3 co. 7 “Ad ogni scadenza contrattuale, per le coperture di cui ai commi 1 e 2, è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in vigore all’atto dell’eventuale stipula in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale, alla sinistrosità specifica tenuto conto dei dati di cui all’articolo 6, comma 2 e all’assolvimento dell’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente e dalla indicazioni della Commissione nazionale per la formazione continua anche sulla base delle linee di indirizzo dell’Osservatorio di cui all’art. 3 della Legge”.

 

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