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Il fisco per professionisti e camici bianchi. Legge di Bilancio e novità del 2022

di E. M.

Non c’è solo il lavoro in corsia per i professionisti sanitari ma anche tanti adempimenti fiscali e di lavoro. Con l’aiuto di Francesco Paolo Cirillo, dottore commercialista, abbiamo pertanto stilato un vademecum sulle principali novità del 2022 in ambito fiscale, previste dalla Legge di Bilancio: dalla tanto attesa riforma fiscale che punta ad avere un “Fisco semplice” che finalmente dia una razionalizzazione sia per quanto afferisce agli adempimenti connessi alle dichiarazioni dei redditi all’ipotesi di poter scegliere di ottemperare con dei versamenti mensili per le imposte ma con una riduzione sostanziale della ritenuta d’acconto.

La prima novità scattata dal 1 luglio 2022 riguarda i professionisti in regime forfettario che dovranno emettere fattura elettronica.

Fari accesi poi sul nuovo esterometro (un documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, cioè fatture attive e passive verso o provenienti dall’estero) e la prossima dichiarazione dei redditi (relativa alle entrate dell’anno fiscale 2021) per il Professionista sanitario con un rapporto d’impiego a tempo determinato/indeterminato e il professionista che ha optato per la libera attività in regime ordinario/forfettario.

IFORMA IRPEF

La legge di Bilancio 2022 ha anticipato la Riforma fiscale Irpef, apportando delle variazioni al regime di tassazione delle Persone fisiche; dal 1 gennaio 2022 si è avuta la rimodulazione della tassazione fiscale sui redditi, è stato confermato il principio della progressività delle aliquote fiscali. Si avrà̀, con i redditi prodotti da quest’anno, una diminuzione ed accorpamento delle aliquote medie ed una rivisitazione delle deduzioni dalla base imponibile, ovviamente anche le addizionali sono state modificate in maniera tale da essere allineate con la nuova situazione Irpef.

Il governo ha rimodulato gli scaglioni da cinque a quattro e le aliquote da applicare dal primo gennaio 2022.Il beneficio è per il terzo scaglione, per i contribuenti con i redditi tra i 35.000/50.000 euro, in quanto vi è̀ un aumento sulle detrazioni di lavoro autonomo e dipendente. Per questa prima fase della riforma fiscale il governo ha già cercato di modificare i parametri dell’imposta.

Anche i lavoratori autonomi beneficeranno sulla revisione delle nuove aliquote fiscali, inoltre vi è una piccola detrazione aggiuntiva pari a soli 50,00 euro per i lavoratori autonomi che avranno percepito redditi tra gli 11.000 e i 17.000 euro, detrazione questa aggiuntiva al fine di rendere i benefici più̀ a vantaggio dei lavoratori autonomi, che sono stati meno premiati da questa prima fase della riforma fiscale. Tra lavoratori autonomi a regime fiscale ordinario e regime fiscale forfettario vi è sempre una forbice nell’ambito della stessa categoria di lavoratori autonomi.Chiaramente sono state tante le novità in materia di imposte, scaglioni ma si è cercato di dare un quadro esaustivo in poche righe.

ESCLUSIONE IRAP

La Legge di Bilancio 2022 ha stabilito l’esclusione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività professionali, arti, commerciali ma si dovrà̀ versare il solo saldo anno 2021 ma non il primo e secondo acconto 2022. Finalmente si è giunti alla cancellazione dell’imposta.

Il Ministero ha chiarito che qualora ci fossero ancora situazioni pendenti in ogni grado di giudizio, afferenti l’Irap, si dovrà continuare a difendersi innanzi alle Commissioni tributarie. Per quanto afferisce all’imposta dovuta da Società di persone (Snc/Sas) di capitale (Srl/Cooperative) si dovrà̀ attendere la riforma fiscale attualmente in discussione in Commissione parlamentare. In questa situazione rientrava anche la Srl/Stp società̀ tra Professionisti ma il 25 febbraio 2022 è stata proposta anche l’eliminazione dell’esenzione Irap per il singolo socio professionista inserito nella Srl/Stp.

ACQUISTO ABITAZIONE UNDER 36

Un’ottima agevolazione per l’acquisto dell’abitazione da adibire come prima casa per coloro che hanno un’età anagrafica non superiore a 36 anni, sia per l’acquisto che per l’erogazione del mutuo, in modo da favorire l’autonomia abitativa dei giovani.

L’agevolazione contempla sia l’acquisto che l’usufrutto, la nuda proprietà che l’acquisto del bene all’asta; ovviamente restano fuori dal beneficio le categorie catastali di lusso e cioè A/1 – A/8 – A/10.L’agevolazione dell’imposta si differenzia se il venditore è una persona fisica o impresa che emetterà per la vendita una fattura con Iva, in questa ipotesi l’imposta darà la possibilità̀ di fruire di un credito d’imposta che sarà portato in compensazione attraverso il modello F24 in sede di dichiarazione dei redditi, mentre l’acquisto da un privato vi sarà̀ l’imposta di registro pari al 2%, mentre le imposte ipotecarie, catastali saranno pari a 50 + 50.

Per quanto afferisce alla richiesta del mutuo ad un Istituto Credito lo Stato garantisce con un fondo speciale di garanzia pari a circa 80% del fabbisogno.Ma necessita presentare un modello Isee non superiore ad € 40.000, l’attuale Legge di Bilancio ha prorogato quest’agevolazione a tutto il 31 dicembre del 2022.Ma attenzione, qualora non si avesse diritto a questo beneficio si avrebbe il recupero delle imposte a tassazione ordinaria con un aggravio di sanzioni al 30% del dovuto.

ESENZIONE CERTIFICATI COMUNALI

Vi è l’esenzione per tutto l’anno fiscale 2022 dell’imposta di bollo e dei diritti amministrativi per i certificati rilasciati dai Comuni Italiani però in sola modalità telematica, incentivando sempre più la telematica nell’ambito dei servizi resi ai cittadini dall’Ente.

DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Istituita una nuova detrazione, per l’anno in corso, per l’eliminazione totale delle cosìddette barriere architettoniche, con una spesa pari ad € 50.000; si avrà̀ un bonus pari al 75% della spesa per immobili indipendenti, mentre per edifici con più unità̀ abitative la spesa varia tra i 40.000 /30.000 euro, per poter usufruire dell’agevolazione.

ASSEGNO UNICO

Già dal 1 marzo scorso vi è l’agevolazione di un nuovo assegno unico per i figli minori di anni 21: è necessario compilare il modello Isee con l’inserimento, oltre ai redditi prodotti dal nucleo familiare, del patrimonio ed i risparmi che si hanno in gestione bancaria.Chiaramente il tutto sarà a vantaggio di famiglie numerose oppure dove il nucleo familiare è mono reddito.

La richiesta va inoltrata direttamente all’Inps, la somma è pari ad € 175,00 al mese per ciascun figlio minore con un modello Isee inferiore a € 15.000, man mano che la somma evidenziata nel modello aumenta per contraltare vi è una netta diminuzione dell’assegno. Per coloro i quali non hanno ancora ottemperato alla richiesta possono, entro e non oltre il 30 giugno 2022, fare richiesta e ne beneficeranno anche degli arretrati.

COMUNICAZIONI ANNO D’IMPOSTA 2018

In questi giorni sono state inviate dall’Agenzia dell’Entrate, Direzione centrale di Roma, i riscontri afferenti all’anno di imposta 2018.La stessa Agenzia ha verificato che vi sono stati dei redditi afferenti prestazioni occasionali, redditi percepiti come lavoratori autonomi, redditi percepiti quali lavoratori dipendenti che all’epoca non sono stati inseriti nella dichiarazione dei redditi, anno fiscale 2018.

Necessita verificare il tutto, anche utilizzando l’assistenza fornita dalla stessa Agenzia, attraverso il cassetto fiscale ed una volta acclarato il materiale errore regolarizzare il tutto attraverso una dichiarazione integrativa, con un versamento delle sole imposte a saldo, per l’anno 2018, usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso, con sanzioni ed interessi ridotti, così̀ da evitare controlli successivi con un inasprimento delle sanzioni ed interessi dovuti.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Vi è̀ un nuovo obbligo di comunicare all’Ispettorato nazionale del lavoro l’impiego di lavoratori autonomi occasionali, i quali devono rendere una prestazione occasionale sino ad € 5.000,00 dedotta ovviamente la ritenuta d’acconto del 20%, ma con un chiarimento dello stesso Ispettorato che esclude categoricamente gli Studi professionali, gli enti del terzo settore che svolgono attività non commerciale.

Questo ulteriore adempimento introdotto dall’inizio dell’anno 2022 non riguarda gli studi professionali ma unicamente gli Imprenditori.

SISTEMA TESSERA SANITARIA

Per l’anno fiscale 2022 il Mef ha accolto la richiesta da più parti sollecitata di poter inoltrare le parcelle /fatture al sistema tessera sanitaria in maniera semestrale e non mensile e cioé:- Primo semestre 2022 entro il 31/07/2022.- Secondo 2022 entro il 31/01/2023.

Non è vietato se le stesse vengano inoltrate man mano che vengono emesse sempre nel rispetto del termine massimo a disposizione. Chiaramente qualora si dovessero inviare in maniera tardiva vi saranno delle sanzioni economiche non piacevoli.

CREDITO D’IMPOSTA 4.0

Merita un riscontro il “Credito d’Imposta 4.0 “che altro non è̀ che un credito che si ha nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate da parte di un professionista titolare di attribuzione P. Iva, di una società di persone (SNC/SAS) o di una società di capitali (SRL/STP/COOP).Questa forma di credito viene compensato sulle imposte (dirette /indirette) da pagare, utilizzando il modello F24, l’importo del credito è̀ sempre specificato da un Decreto ministeriale che dispone sia l’importo erogabile che la procedura da attivare, potrà̀ essere fruito anche da professionisti che, ad oggi, sono in regime “forfettario”.

Il credito d’imposta dovrà essere inserito in uno specifico quadro della prossima dichiarazione dei redditi sino al suo esaurimento.Gli adempimenti procedurali da osservare permetteranno di poter beneficiare del Credito, una nota di riscontro importante che occorre sempre accompagnare con la perizia asseverata da un Tecnico per il bene oggetto del credito per un bene materiale e poi avere un Durc in regola con i contributi dovuti all’Inps. Per il professionista iscritto all’Enpam non devono risultare pendenze per i contributi versati di quota “A e B”.

La tipologia dei beni deve essere sempre nuova, pagati con mezzo tracciabile, con finanziamento, con leasing: ovviamente resta sempre escluso l’acquisto di un’autovettura.Il valore a base del credito è sempre il totale della fattura elettronica ricevuta comprensivo di Iva, l’utilizzo del credito sempre attraverso il modello F24 in tre quote annuali di pari importo a partire dall’entrata in essere del bene strumentale, ma qualora alla scadenza del terzo anno il credito non sia stato utilizzato la somma residua può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi successive senza nessuna limitazione temporale.

Inoltre, vi è anche un credito d’imposta per la” Formazione 4.0 “per il personale dipendente, ci dovrà̀ essere in questo caso una certificazione emessa da un revisore contabile che dovrà attestare il totale del Credito che è̀ scaturito dal corso di formazione fruito dal personale dipendente in base al costo orario ed alle ore effettuate e la somma del costo del personale discente, ovviamente quello del Revisore che dovrà ricevere tutta la documentazione a corredo prevista dalla normativa attuale.

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