Addio al green pass che, dal 1° maggio, va praticamente in pensione anche se nessuno può dire oggi cosa accadrà nel prossimo ottobre e se la certificazione vaccinale sarà richiamata in pista come “riservista”, magari aggiornando i vaccini e le quarte dosi. Per le mascherine, invece, bisognerà tenerle ancora per un po’ (fino al 15 giugno) anche se solo in determinati luoghi chiusi. Del resto i contagi sono ancora alti e i decessi eccessivi nelle fasce di popolazione fragile. La pandemia non è ancora archiviata.
LE REGOLE
Ma vediamo nel dettaglio le regole che scatteranno dall’inizio del prossimo mese di maggio in materia di prevenzione anti-Covid.
Proprio ieri il ministero della Salute ha emanato due nuove ordinanze: la prima dispone la proroga, fino al 31 maggio prossimo, delle misure disposte il 22 febbraio 2022 scorso ad esclusione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera a). In parole chiare restano in vigore per un altro mese le misure concernenti gli spostamenti da e per l’estero ad esclusione di quanto previsto in materia di “digital Passenger Locator Form”. Quindi si al green pass ma non al documento di accompagnamento per gli spostamenti.
GREEN PASS
A partire dal 1° maggio non c’è più l’obbligo di esibire il Green pass nei luoghi chiusi (sia quello base ottenuto con un tampone sia quello rafforzato conseguito con i vaccini. Libero accesso dunque a bar, ristoranti, negozi, cinema e teatri.
Le uniche eccezioni riguardano, fino a dicembre, gli operatori della sanità, i visitatori che varcano la soglia di ambulatori e ospedali, operatori e visitatori di anziani ricoverati e ospiti nelle Rsa e, fino a giugno, il personale della scuola, le forze dell’ordine e le forze armate.
Come già detto con l’ordinanza varata ieri dal ministero della Salute il Qr code vaccinale dovrà essere esibito fino alla fine di maggio da chi arriva in Italia dall’estero. Mentre viene abolito il documento chiamato passenger locator form con cui localizzare gli spostamenti del passeggero.
Fino alla fine dell’anno corrente DUNQUE (31 dicembre 2022) permane l’obbligo vaccinale, pena la sospensione dal lavoro, per gli esercenti le professioni sanitarie e i prestatori di lavoro in ospedale. Per il personale della scuola e dell’Università, in caso di mancato adempimento, è prevista invece la multa una tantum, da 100 euro, ma non più la sospensione da lavoro e stipendio come per il personale sanitario. I docenti non in regola con il ciclo vaccinale saranno, fino a giugno, saranno adibiti ad altre mansioni.
MASCHERINE
Per le mascherine i provvedimenti sono più articolati: la nuova circolare emanata sempre ieri dal ministero della Salute prevede che i dispositivi di protezione individuali di tipo Ffp2 siano obbligatoriamente utilizzati fino al 15 giugno sui mezzi di trasporto (autobus treni, aerei, navi e traghetti compresi gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale e i mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado).
Obbligo che resta vigente anche per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. Ovviamente analogo obbligo resta in vigore anche per gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (Rsa), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
È poi raccomandato, ma non c’è obbligo, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. L’obbligo cade dal primo maggio per accedere a bar e ristoranti, negozi, supermercati, stadi e spettacoli all’aperto.
LE DEROGHE
Anche nei luoghi dove permane l’obbligo all’uso delle mascherine possono derogare i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo (e qui la norma entra in conflitto con quella che vale per il personale sanitario). Il buon senso servirà a smussare gli angoli di queste norme. Le stesse deroghe valgono per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare le prescrizioni. Anche negli uffici le mascherine restano raccomandate ma non obbligatorie anche s i datori di lavoro possono far valere i diversi accordi stipulati con i sindacati. Non sono infine richieste in ristoranti e attività pubbliche. Tutte norme che come detto resteranno in vigore non oltre il 15 giugno prossimo.
In ogni caso, bisognerà usare buon senso. E se ci si ritrova in una situazione di rischio potenziale è sempre raccomandabile indossarla.
GLI UFFICI
La questione si complica guardando al mondo del lavoro. All’interno del testo non vi è infatti un riferimento preciso e, quindi, anche se decadono formalmente i termini di legge per cui la mascherina era considerata conditio sine qua non per accedere agli uffici, restano invece in piedi i protocolli siglati tra imprese e sindacati. Regole che, inevitabilmente, stabiliscono non solo che la protezione è obbligatoria ma anche che bisogna mantenere un distanziamento di almeno un metro e mezzo tra le diverse postazioni lavorative. Un garbuglio legislativo a cui le parti sociali porranno rimedio nei prossimi giorni (un incontro dovrebbe tenersi il prossimo 4 maggio) definendo nuove raccomandazioni comuni per tutte le imprese. Per quanto riguarda gli uffici pubblici invece, si apprende, sarà il ministro della Pa Renato Brunetta ad inviare una circolare ai responsabili delle amministrazioni pubbliche per rimarcare la necessità di utilizzare «buon senso», e quindi si raccomanderà comunque l’uso della mascherina e il ricorso al distanziamento specie nei luoghi aperti al pubblico.
RICAPITOLANDO
Per ricapitolare dal 1° maggio la mascherina potrà essere evitata da chi va in un ufficio di un’azienda privata salvo diverse disposizioni interne alla struttura. Discorso simile anche per la Pa dove il ministro Brunetta sta per emanare una circolare per raccomandarne l’uso in situazioni rischiose.
Nelle scuole non ci sarà ancora nessuna deroga fino alla fine dell’anno scolastico: studenti e professori, dovranno continuare ad indossare obbligatoriamente la mascherina ed esibire il green pass anche durante il periodo degli esami di fine anno. Uniche eccezioni per gli studenti con necessità particolari e per i più piccoli. Al di sotto dei 6 anni non è mai obbligatoria neppure in classe.
Anche negli stadi, dopo il ritorno alla capienza completa dl 12 aprile dal 1° maggio negli stadi si potrà fare a meno anche della mascherina. Discorso differente però per tutti i luoghi che ospitano eventi al chiuso. Al cinema o a teatro, nei musei, discoteche (non nel momento del ballo) e nei palazzetti dello sport la mascherina Ffp2 resta un obbligo.
QUARANTENE DAL 1 MAGGIO
Non cambia l’obbligo di isolamento per chi risulta positivo al Covid. Per i contatti stretti di positivi è applicato il regime dell’autosorveglianza (Ffp2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatti) e tampone rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Sebbene l’obbligo generalizzato venga meno la vaccinazione resta raccomandata. La quarta dose per tutti gli ultraottantenni, gli ospiti delle strutture residenziali per anziani e tutti gli ultrasessantenni con fragilità correlata a stati patologici specifici.