[dropcap color=”#000000″ style=”style-1″ background=”#ffffff” ] L[/dropcap]a proposta di legge sulla donazione di corpi e tessuti post mortem a fine di studio, formazione e di ricerca scientifica, dopo l’approvazione in Senato avvenuta ad aprile, adesso va verso un’approvazione senza modifiche in Commissione Affari sociali. Nel frattempo Pd e Lega insistono su due modifiche in particolare. Una che riguarda l’articolo 1, che prevede la donazione del corpo dopo almeno 24 ore dalla dichiarazione di morte. In questo modo però spiegano, si riducono le possibilità di condurre ricerche al cervello, per le quali bisogna agire nelle ore immediatamente successive al decesso. L’altra invece, riguarda modifiche all’articolo 4, sui centri di riferimento, in quanto con l’attuale proposta, si precluderebbe la possibilità di condurre ricerche anche da parte di numerosi centri di eccellenza.
Il disegno di legge
Da quanto si può leggere dal disegno di legge, la donazione del corpo post mortem è una pratica indispensabile per la medicina e la chirurgia principalmente, non solo per lo studio ma soprattutto per la messa in pratica di interventi complessi e sperimentazione di nuovi approcci medici. Ad oggi, in Italia lo studio su organi è possibile solo dopo che questi vengano espiantati poco dopo morte accertata ma il limitato numero di donazioni blocca la realizzazione di studi e ricerche su organi da cadavere. La donazione del corpo intero post mortem, permetterebbe di migliorare la ricerca direttamente su un modello umano e richiede, come procedura, l’espressa volontà del donatore e che non ci sia la necessità di autopsia.
- L’articolo 1 disciplina la donazione del corpo post mortem a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione.
- L’articolo 2 dispone in merito alla promozione dell’informazione ai cittadini delle disposizioni della nuova legge.
- L’articolo 3 stabilisce le forme e i modi della scelta di donazione del proprio corpo, che devono essere espressi in materia chiara e inequivocabile e per iscritto.
- L’articolo 4 stabilisce i centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti.
- L’articolo 5 determina le modalità e i tempi di restituzione della salma. I centri di riferimento che hanno ricevuto in consegna per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo di chi ne ha fatto richiesta, sono tenuti a restituire il corpo stesso alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla data della consegna.
- L’articolo 6 stabilisce che la donazione del corpo post mortem non può avvenire a fini di lucro.