Il termine “commercio elettronico” denominato anche “e-commerce” è mutato col passare del tempo, inizialmente indicava il supporto alle transazioni commerciali in forma elettronica, per l’invio di documenti commerciali come fatture o ordini. In questi ultimi anni con le nuove tecnologie, lo sviluppo di internet e la digitalizzazione di ogni ambito lavorativo con l’utilizzo di server sicuri (caratterizzati dall’indirizzo HTTPS che garantisce la crittografa e i dati sensibili dei clienti) questa modalità di commercio è cresciuta in modo esponenziale; in Italia i dati Istat hanno registrato a luglio 2018 un incremento di + 13,6% su luglio 2017, le vendite online quindi sono in forte aumento a scapito di quelle tradizionali che segnano un -0,6% complessivo in valore e un -1,8% in volume.
Il commercio elettronico è lo scambio di beni o servizi effettuato tramite internet, mediante accesso del compratore al sito web del venditore, le modalità di vendita avvengono principalmente attraverso:
– un proprio sito
– un sito di terza parte (es. JUST EAT)
– attraverso un Social Media (es. Facebook)
Il motivo di questo successo della vendita elettronica è dovuto al fatto che gli acquisti sono rapidi e convenienti rispetto a quelli tradizionali, l’utente può confrontare il prezzo dell’articolo in tempo reale.
Fare la spesa on-line, le nuove regole
Il settore del food in Italia è in continua evoluzione, oggi si può facilmente fare la spesa da casa, sono infatti numerose le catene dei supermercati che offrono questo servizio on-line quali: Eataly, Prime Now di Amazon e Supermercato24 ecc per quanto riguarda la vendita di alimenti i siti web devono fornire le stesse indicazioni obbligatorie come per gli alimenti venduti nei negozi tradizionali, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 1169/2011 le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere disponibili prima che sia effettuato l’acquisto, in particolare:
– denominazione dell’alimento;
-elenco degli ingredienti indicazione e indicazioni di eventuali allergeni presenti evidenziandoli;
– quantità netta;
– dichiarazione del QUID;
– condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
– nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile che commercializza il prodotto
Paese d’origine o il luogo di provenienza;
– istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
– le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
– dichiarazione nutrizionale.
Per quanto riguarda il termine minimo di conservazione TMC o la data di scadenza e il numero di lotto possono essere comunicati al momento della consegna, quindi contestualmente alla fornitura; l’obbligo ricorre anche nel caso in cui il proprietario del sito ponga in vendita alimenti di altri, agendo solo da distributore. Gli alimenti possono essere consegnati alla residenza del consumatore o agli armadietti (un cassetto dal quale i consumatori possono ritirare il proprio prodotto acquistato online utilizzando un codice fornito) per posta, servizi di consegna pacchi o tramite il trasporto o il trasporto contrattuale del venditore stesso; un’altra opzione è che le merci siano ritirate dal consumatore presso il punto vendita o in un altro luogo designato.
Le nuove modalità ispettive investigative
Il nuovo regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali relativi alla sicurezza alimentare, alla salute delle piante, alla salute e al benessere degli animali, applicativo in Italia a partire dal 14 dicembre 2019, fornisce la base giuridica per le AC di effettuare acquisti online senza rivelare l’identità delle autorità e utilizzare i prodotti ricevuti come campioni ufficiali. Nei prossimi anni le Autorità Competenti Locali (ASL servizi SIAN e SVET) dovranno svolgere controlli ufficiali sui prodotti acquistati online “e-commerce” ordinare prodotti on-line senza identificarsi “Mystery Shopping” e utilizzare i prodotti acquistati come campioni ufficiali da inviare a laboratori per effettuare ricerche analitiche per far questo sarà necessario che l’AC dovrà dotarsi di:
- A) indirizzo @ anonimo;
- B) Una carta di credito anonima e un numero di telefono non riconducibile all’AC devono essere utilizzati esclusivamente per questi scopi;
- C) Indirizzo di consegna non riconducibile all’AC locale;
- D) Computer autonomo con connessione internet indipendente;
- E) Per le consegne della merce deve essere utilizzato un indirizzo che non si distingue come una proprietà AC o una casella postale specifica.
L’AC dopo l’acquisto della merce deve notificare al responsabile del sito il prelievo del campione (al momento dell’acquisto o dopo che è stato ricevuto dall’AC) deve comunque essere rispettate le regole esistenti per la raccolta delle prove (ad esempio: registrazioni accurate di quando è stato utilizzato l’ID di acquisto del test e da chi, indirizzo email utilizzato, invio e notifica del verbale di prelevamento)
Le sfide in tema di sicurezza alimentare, il ruolo del Tecnico della Prevenzione
L’Autorità Competente per svolgere quest’attività ispettiva dovrà disporre di postazioni informatiche in grado di svolgere l’attività di controllo dei siti web dove sono commercializzati gli alimenti.
Un cambiamento epocale che investe soprattutto la figura del Tecnico della Prevenzione laureato che oltre alle sue particolari competenze ispettive, riveste anche la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (qualifica di particolare rilievo se si pensa che tra i Carabinieri solo gli Ufficiali sono UPG) a questo personale sarà richiesto quindi un’ulteriore formazione specifica e conoscenza sull’utilizzo delle tecniche informatiche, al fine di garantire la corretta acquisizione delle prove ammissibile nei procedimenti giudiziari e/o amministrativi in caso di non conformità;
L’ispezione rispetto a quella classica è volta all’analisi dei siti web aziendali su piattaforme di vendita e reti di social media ed è finalizzato alla raccolta di tutte le informazioni inerenti all’alimento posto in vendita compreso anche i messaggi pubblicitari: banner, video ecc. per far questo è necessario “catturare” le evidenze oggettive riscontrate nel corso del controllo on line ricorrere a tecniche quali lo “screenshots”: processo, attivato da un comando, che consente di salvare sotto forma d’immagini ciò che viene visualizzato sullo schermo di un computer al termine del controllo. L’operatore di vigilanza alla conclusione dell’ispezione dovrà redigere un apposito verbale, indicando l’orario e la documentazione digitale catturata, le non conformità riscontrate, la sede dell’azienda consultando la banca dati della Camera di Commercio e quella inerente alla registrazione della notifica sanitaria regionale e locale; dovrà secondo i casi investire altre autorità (es. L’ICQRF, Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) nel caso di prodotti contraffatti spacciati per Made in Italy, frode molto diffusa on line.
In alcuni casi chi gestisce il sito web può anche non disporre di depositi o locali sul territorio nazionale, come ad esempio un sito web estero gli alimenti possono essere spediti direttamente al consumatore finale in uno Stato membro; in tali casi, le AC devono chiedere l’assistenza allo Stato membro ospitante o optare per contattare le autorità del paese ospitante in quanto competenti a prendere provvedimenti in caso di prodotti non conformi alla legislazione UE o nazionale.
Le principali non conformità
Le principali non conformità che possono emergere da questi controlli sono:
– Mancata registrazione dell’Operatore del Settore Alimentare:
L’operatore che vende on line alimento online rimane soggetto alla registrazione, ai sensi del regolamenti (CE) nn. 852/2004 e 853/2004 pertanto, gli OSA coinvolti in attività online che comprendono la gestione e o la proprietà dell’alimento deve essere registrati ciò include anche il trasporto di cibo e i servizi di consegna.
– Non ottemperanza agli obblighi derivati dalla normativa in materia di commercio elettronico;
– Non ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di fornitura d’informazioni sugli alimenti al consumatore.
Le AC in relazione agli alimenti venduti online non conformi possono provvedere a contestare le relative sanzioni amministrative, alla sospensione della registrazione in sede locale, richiedere la revisione dell’etichettatura dei prodotti, la rimozione del prodotto dal mercato, richiamo del prodotto dai consumatori e sequestro dei prodotti. Nei casi gravi l’AC può notificare il webhost o la piattaforma di vendita e chiedere loro di rimuovere o disabilitare l’accesso alle informazioni. Ciò avviene dopo che l’AC ha dimostrato che le informazioni su un sito o piattaforma specifici sono in violazione della legge e quindi anche in violazione dei termini contrattuali con il webhost o piattaforma. Una volta che i webhosts o piattaforme ha una reale conoscenza dell’attività illegale, sono obbligati ad agire rapidamente per rimuovere o disabilitare l’accesso pubblico al sito specifico in base alla direttiva sul commercio elettronico nell’UE.
Integratori alimentari vietati e pericolosi offerti su internet
Tra gli alimenti venduti on line gli integratori alimentari sono oggetto di maggiori non conformità e in alcuni casi risultano addirittura pericolosi per la salute in quanto tali preparati possono contenere sostanze attive dal punto di vista farmacologico, vietate e non autorizzate dal Ministero della Salute, questi prodotti in genere sono venduti su siti web con sede in paesi extra comunitari e quindi fuori da ogni controllo.
Gli integratori alimentari sono particolari prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di varie sostanze nutritive (es vitamine, fibre ecc.) sono solitamente presentati in piccole unità di consumo come capsule, compresse, bustine, flaconcini e simili, e possono contribuire al benessere ottimizzando lo stato o favorendo la normalità delle funzioni dell’organismo con l’apporto di nutrienti o altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico. L’immissione in commercio è subordinata alla procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute. Una volta superata tale procedura, i prodotti sono inclusi in un apposito elenco con uno specifico codice, i cui estremi possono essere riportati nella stessa etichetta facilmente consultabile sul portale del Ministero della Salute.
Il primo controllo comunitario “CyberFood Controls”
Nel 2017 la Commissione Europea ha organizzato il primo piano di controllo coordinato dell’UE sui prodotti alimentari offerto via Internet. L’obiettivo era incoraggiare gli Stati membri a identificare e controllare in un modo coordinato i siti Web che offrivano in vendita determinati tipi di prodotti, vale a dire integratori alimentari con indicazioni mediche e alcuni nuovi alimenti che non sono autorizzati nell’UE, hanno partecipato le autorità di 25 Stati membri dell’UE più Svizzera e Norvegia. Le autorità hanno controllato 1.100 siti Web e trovato 740 offerte non conformi, ovvero 425 offerte di nuovi prodotti alimentari non autorizzati e 315 di integratori alimentari con indicazioni mediche rinvenuti inoltre quattro novel food non autorizzati tra cui la “Hoodia gordonii” pianta protetta dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).
Il rapporto DG Helth and Food Safety Overview report Official Controls on Internet Sales of Food in EU Member States redatto nel 2018, evidenzia che i controlli ufficiale online da parte delle AC sono ancora limitati e dovranno comunque essere ulteriormente potenziati, anche a causa della rapida crescita prevista nei prossimi anni di e-commerce al fine di tutelare la salute pubblica dei consumatori.
Dott Giovanni Rossi Tecnico della Prevenzione Micologo