martedì, 26 Settembre, 2023

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Covid-19: stop alla dad per il nuovo anno scolastico

Le altre novità su quarantena e smart working

In pista nuove regole per il prossimo anno scolastico per affrontare la pandemia da Covid 19. In pratica si attenuano le misure di contenimento e se prima alla scoperta di più di un positivo scatta la didattica a distanza ora si punta a mitigare il rischio di contagio e ad avviare una convivenza più o meno pacifica con l’infezione che ha in parte ridotto l’impatto clinico soprattutto grazie ai vaccini, ai nuovi protocolli di cura e alle specificità delle nuove varianti e al rapporto tra microbo e ospite.

La minaccia dell’infezione dunque, come avvenuto all’inizio della pandemia, resta soprattutto per anziani e fragili e ovviamente per i non vaccinati. Nell’età scolastica dunque si tenderà a privilegiare e salvaguardare il lavoro tra i banchi anziché puntare sulla riduzione della circolazione virale. Tutte le famiglie che hanno in casa nonni anziani e pazienti fragili dovranno tenere ben presente questo rischio di trasmissione.

Ma vediamo quali sono le novità delle norme emanate nei giorni scorsi dal ministero. Intanto le misure valgono sia per l’infanzia che per le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori).

IL TESTO

Il testo sintetizza i documenti elaborati dall’Istituto superiore di sanità nelle scorse settimane, già inviati alle scuole e ai loro dirigenti con l’obiettivo di contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. Tra le altre c’è una sezione contenente le principali domande e risposte sulla gestione dei casi di positività, sulla didattica digitale integrata, gli alunni fragili e le risposta alle principali domande pervenute ad oggi dalle scuole.

Si tratta di un documento presentato mediante slides illustrative, come anticipato nella nota firmata dal capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Jacopo Greco, le quali riportano le misure di prevenzione non farmacologiche di base da attuare, sin dall’inizio dell’anno scolastico 2022 – 2023, e le Faq predisposte sulla base delle richieste di chiarimenti presentate dalle istituzioni scolastiche.

Le misure indicate fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ma rappresentano anche uno strumento utile per prevenire altre malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri”, sottolinea il documento, che riporta tutte le modalità di prevenzione da applicare sin dall’inizio dell’anno scolastico, per quanto concerne la permanenza a scuola, la sanificazione ordinaria e straordinaria e la gestione di casi positivi o sospetti. E con l’inizio del nuovo anno scolastico si abolisce anche la mascherina in classe, non più obbligatoria se non per categorie particolarmente fragili.

DIDATTICA A DISTANZA

Va in soffitta insomma la didattica a distanza, almeno per ora: l’obiettivo è “garantire la frequenza scolastica in presenza”. Gli alunni dunque potranno essere in classe anche se hanno il raffreddore (in questo caso con la mascherina) ma non se hanno la febbre. “Nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre” dice il ministero nella circolare, e nelle Faq allegate, emanata dal ministero.

Gli studenti con il raffreddore possono dunque frequentare in presenza le aule indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, avendo però cura dell’igiene delle mani. Solo per il personale e per gli alunni a rischio, affetti da malattie croniche o acute, è comunque raccomandata la mascherina Ffp2, non esplicitamente richiesta agli altri scolari. Il ministero raccomanda inoltre “il ricambio frequente dell’aria” negli ambienti ben sapendo di non essere riuscito a intervenire sui sistemi di aerazione. È contemplata inoltre una “sanificazione ordinaria” e una “straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati”.

UN POSITIVO IN CLASSE

Facciamo degli esempi pratici che sono sempre più esplicativi del linguaggio burocratico delle circolari: se c’è un “sospetto positivo” a scuola gli istituti dovranno dotarsi di una stanza dedicata a maggiore isolamento appositamente allestita. Se l’alunno è minorenne dovranno essere avvertiti i genitori che dovranno dare l’ok.

Per i casi certi confermati con un tampone antigenico o molecolare positivo scatta la quarantena a casa in forma ridotta da 7 a 5 giorni come da successiva circolare che tratteremo in un altro capitolo di questo articolo. Per il rientro in classe in questi casi è sempre necessario un tampone negativo al termine della quarantena.

I CONTATTI

Per i contatti stretti dei positivi: “Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 indicate nella circolare ministeriale dello scorso marzo. Anche per gli accessi a scuola non sono previste particolari limitazioni o controlli preventivi come avveniva un tempo per temperatura e obbligo mascherina.

Ovviamente se durante le lezioni appaiono dei chiari sintomi di malattia (da accertare poi col tampone) scatta il trasferimento in questo luogo o stanza o aula dedicata all’isolamento temporaneo del discente. Alla fine della lezione (o prima) il ragazzo torna a casa e tramite le istituzioni sanitarie territoriali, il pediatra o medico di famiglia, si procederà all’accertamento dell’eventuale infezione e positività al Covid. I sintomi da tenere presenti sono ormai noti: quelli respiratori acuti, la tosse, il raffreddore, il mal di gola, la febbre, il mal si testa, la diarrea o il vomito che peraltro sono comuni anche ad altre affezioni stagionali.

QUARANTENA BREVE

Per i casi asintomatici oppure sintomatici nei primi giorni ma poi asintomatici e da almeno 2 giorni, l’isolamento, come detto prima, viene ridotto a 5 giorni al posto degli attuali 7 ma al termine del periodo la negatività dovrà essere comprovata da un tampone antigenico o molecolare. Questo è quanto previsto da un’altra circolare emanata dal ministero della Salute in relazione alla gestione generale (non solo scolastica) dei casi di Covid e dei contatti stretti.

Nel caso in cui la positività a Sars-Cov-2 persista per più giorni o settimane la quarantena potrà essere interrotta anche in presenza di un tampone ancora positivo in condizioni di asintomaticità a distanza di due settimane (14 giorni) dal primo tampone positivo. La fine della quarantena non sarà dunque segnata in questo caso sulle piattaforme di sorveglianza con un test negativo ma in base al lasso temporale trascorso di 14 giorni (precedentemente erano 21).

Serve comunque un certificato medico per tornare al lavoro come detto anche in assenza di test. Queste nuove regole valgono in scia alla cessazione dello stato di emergenza scattato in Italia alla fine dello scorso marzo sulla scorta di un parere tecnico espresso dal Consiglio Superiore di Sanità il 24 agosto. Novità scaturite dalla diffusione epidemiologica della nuova variante Omicron e in relazione, come prima abbiamo detto, al nuovo profilo clinico della patologia.

Per i contatti stretti di casi Covid conclamati restano in vigore le indicazioni previste dall’ultima circolare ministeriale del 30 marzo che presuppongono la quarantena, se non ci sono sintomi o il test e la successiva quarantena per la positività al tampone necessario in presenza dei sintomi.

LO SMART WORKING

Intanto il Governo ha predisposto la bozza delle nuove regole relative allo smart working nell’ambito del decreto Aiuti bis che ha imboccato in discesa la via dell’Aula per la conversione in legge: lo smart working per i lavoratori fragili e per genitori che abbiano figli minori di 14 anni viene prorogato fino al 31 dicembre di quest’anno (è scaduto a fine luglio). I fondi necessari – unico ostacolo al varo della proroga – saranno reperiti nelle pieghe del bilancio del ministro del Lavoro.

Riguardo alla modalità semplificata che permetteva alle aziende di utilizzare lo smart working senza siglare intese con i singoli dipendenti e scaduta a fine agosto, da oggi primo settembre continuerà ad essere una strada percorribile anche trasmettendo i nominativi per via telematica.I lavoratori fragili che abbiano un lavoro incompatibile con lo smart working (tutti quelli che presuppongono un front office) fino al 30 giugno considerati malati con regime previdenziale equiparato al ricovero ospedaliero, potranno ora contare su un fondo speciale e i costi continueranno ad essere di pertinenza dell’Inps e non del datore di lavoro.

I FRAGILI

Quanto ai lavoratori fragili, ai fini della richiesta del passaggio alla smart working, sia dipendenti pubblici o privati «devono essere in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Per i genitori di soggetti under 14 lo smart working spetta soltanto alla mamma o al papà purché l’altro lavori e non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.Ovviamente resta possibile percorrere strade alternative definite in questi mesi da moltissime aziende e amministrazioni locali in base a linee guida e accordi individuali. Nella maggior parte dei casi è prevista una alternanza di lavoro in presenza e in smart working (1/3 dei giorni lavorativi).

Ora la novità è la semplificazione della procedura. Da oggi il modulo è scaricabile attraverso il portale servizi lavoro, accessibile dai datori di lavoro tramite autenticazione Spid e Cie. L’impresa ha 5 giorni per trasmettere la lista dei nomi dei dipendenti in smart working con un periodo di tolleranza in sede di avvio che consente di comunicare questi nomi entro il prossimo primo novembre 2022.

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